RETI D’IMPRESA: COLLABORARE CONVIENE!
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RETI D’IMPRESA: COLLABORARE CONVIENE!

Al giorno d’oggi le imprese, per essere competitive, per vincere le gare d’appalto e affrontare le sfide del mercato, devono necessariamente aggregarsi, fare squadra. Da soli, è inutile dirlo, è difficile farcela. Lo strumento migliore per una collaborazione efficace è rappresentato dalle reti d’imprese: queste permettono da un lato il mantenimento dell’indipendenza e dell’identità delle singole imprese partecipanti alla rete, dall’altro il miglioramento della dimensione necessaria per competere sui mercati globali.[1]

Si tratta, pertanto, di uno strumento adatto al tessuto imprenditoriale italiano, composto da micro, piccole e medie imprese molto efficaci ma spesso incapaci di competere in termini di innovazione ed internazionalizzazione con imprese più strutturate e di maggiori dimensioni.

In buona sostanza, attraverso la rete, le imprese possono superare i loro limiti dimensionali, fornire servizi in ambiti dove prima non li fornivano, il tutto, però, mantenendo la propria indipendenza e non fondendosi con altre aziende.

La vera caratteristica innovativa delle reti di impresa, la peculiarità che le differenzia in modo sostanziale dai consorzi, è tuttavia l’approccio graduale e scalabile che esse offrono alla controversa problematica dell’aggregazione tra imprese. Le reti di imprese, infatti, possono essere viste sia come una forma di aggregazione attorno ad un progetto, sia come uno strumento per avviare un processo di aggregazione che può sfociare in forme più strutturate quali contratti di rete più vincolanti e garantiti, nuove società dotate di personalità giuridica, oppure veri e propri processi di fusione aziendale: in buona sostanza, una prova di “convivenza” prima del “matrimonio” chiamato fusione.

Le reti di imprese sono disciplinate nel nostro ordinamento, in particolare, dalla Legge n. 33 del 9 aprile 2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, come modificata dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010.[2]

Ne possono far parte tutte le imprese “indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attività svolta o dal settore economico di riferimento, nonché dalla localizzazione territoriale”[3].

Il contratto di rete deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata.[4]

Un aspetto importante da tener presente riguarda la necessità di aggiornare il contratto, se vi sono cambiamenti nella compagine sociale della Rete, ossia se entrano nuove aziende nella Rete, o se ne escono alcune. Infatti, la norma dice che il contratto deve recare l’indicazione di “ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva”.

Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 33/2009 (e s.m. i) per mezzo del contratto di rete i contraenti si obbligano, sulla base di un programma comune e predefinito:

  • collaborare in forme ed ambiti attinenti le attività delle imprese;
  • scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
  • esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Mentre nel caso delle prime due modalità di collaborazione, si parla di reti “di coordinamento”, in cui l’incremento della competitività si realizza attraverso forme limitate di collaborazione tra i soggetti aderenti alla rete, nel terzo caso la rete può essere definita “associativa” e costituisce lo schema organizzativo con maggiori potenzialità operative.

Ovviamente, ogni caso richiede una propria valutazione, per cui è necessario strutturare il contratto tenendo conto delle particolari esigenze dettate sia dalla natura delle imprese aderenti, sia dalla tipologia dello specifico affare che si vuole andare a realizzare utilizzando lo strumento associativo. Per far ciò si deve “plasmare” il contratto avendo riguardo ad alcuni elementi obbligatori, disposti dalla legge, cui si possono aggiungere altri elementi facoltativi, la cui presenza è determinata dal grado di compenetrazione e collaborazione che si vuole instaurare mediante la creazione della rete.

Quanto al regime delle responsabilità, esso si atteggerà diversamente a seconda che l’Organo Comune o l’impresa capofila agiscano in forza di un mandato con rappresentanza o senza rappresentanza.[5]

Inoltre, se gli impegni assunti dalla rete hanno ad oggetto prestazioni non divisibili per la loro natura o per il modo con il quale saranno realizzate, ciascuna impresa risponde interamente dell’esecuzione di tutte le prestazioni. Se, invece, si tratta di prestazioni per loro natura divisibili, nel Contratto si potrà indicare la parte di competenza di ciascuna organizzazione che risponderà di eventuali inadempienze pro quota e non anche per quelle riferibili alle altre organizzazioni aderenti alla rete.

Quanto alla responsabilità interna e alle ipotesi di esclusione, nei casi in cui un’organizzazione aderente alla rete risulti inadempiente verso gli obblighi pattuiti e derivanti dalla sua adesione alla rete stessa, occorrerà distinguere se l’inadempimento si considera rilevante o essenziale. Nel primo caso, le imprese possono chiedere la risoluzione del Contratto limitatamente all’impresa inadempiente, oltre al risarcimento del danno derivato; nel secondo caso, invece, le imprese adempienti potrebbero optare per tre alternative: risoluzione dell’intero contratto con risarcimento del danno a carico dell’inadempiente; esclusione dell’impresa ma solo se espressamente previsto nel contratto; azione al fine di richiedere l’esatto adempimento all’impresa inadempiente con annessa possibile richiesta di risarcimento del danno.

Quanto al recesso  anticipato, esso comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale limitatamente per il soggetto che lo esercita restando, dunque, il Contratto di rete efficace e valido per le parti rimanenti.

Nei casi di recesso anticipato si può prevedere che permanga in capo al recedente l’obbligo di portare avanti l’esecuzione delle prestazioni posto a suo carico dal Contratto, come specificato nel Programma di rete. Si possono verificare anche casi di esclusione “forzata” ad esempio nell’ipotesi di mancato versamento dei conferimenti o, in linea generale, quale sanzione per l’inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’aderente.[6]

 Tipologie di Rete ed Aspetti fiscali

Secondo un’iniziale indirizzo interpretativo[7],   “l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo in questione, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso”.

Tuttavia, nell’attuale formulazione normativa,  ex art 3 del D.L. n. 5 del 2009 s.m.i., vi è la possibilità di strutturare la rete in  due diverse forme giuridiche:

  • La “rete-contratto” : con cui, mediante l’adozione di un modello contrattuale “puro” di rete di imprese, le aderenti si uniscono temporaneamente solo in funzione di un determinato progetto, senza creare un autonomo e distinto soggetto giuridico
  • La “rete-soggetto”: con cui, attraverso l’acquisizione della personalità giuridica in capo alla rete, vi è la creazione di un nuovo soggetto giuridico, che acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario.

Nell’esaminare, dunque, la disciplina tributaria delle reti, si distingue tra:

Reti Soggetto

Come affermato dall’amministrazione finanziaria[8],  “L’acquisizione della soggettività giuridica di tale tipologia di reti  comporta l’esistenza di un soggetto dotato di capacità giuridica tributaria autonoma rispetto alla capacità giuridica delle singole imprese partecipanti.”

In sostanza, fermo restando la sussistenza della soggettività tributaria delle imprese partecipanti, qualora la rete acquisisca soggettività giuridica, la stessa diventa un autonomo soggetto passivo di imposta con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti ex lege in materia di imposte dirette ed indirette. “In particolare, le reti dotate di soggettività giuridica sono soggette all’imposta sul reddito delle società ai sensi dell’articolo 73, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui “Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo”.[9]

 Reti Contratto

Con la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011[10], molto utile dal punto di vista interpretativo, è stato  chiarito che “l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso”.

Tale impostazione è stata confermata con una successiva risoluzione, per la quale è stato chiarito che “alla rete può essere attribuito un proprio codice fiscale, visto che l’iscrizione all’Anagrafe tributaria è consentita anche alle organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica. L’assenza di un’autonoma soggettività giuridica e conseguentemente fiscale delle reti di impresa comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete”.[11]

Ai fini fiscali, l’imputazione delle singole operazioni direttamente alle imprese partecipanti si traduce nell’obbligo di fatturazione tra le stesse partecipanti e la capogruppo delle  operazioni attive e passive poste in essere dall’organo comune. Per i beni acquistati ed i servizi ricevuti nell’esecuzione del programma di rete, il fornitore dovrà, pertanto, emettere tante fatture quanti sono i partecipanti rappresentati dall’organo comune, intestate a ciascuno di essi e con l’indicazione della parte di prezzo ad essi imputabile. Specularmente per le vendite e le prestazioni di servizi effettuate dall’organo comune, ciascun partecipante dovrà emettere fattura al cliente per la quota parte del prezzo a sé imputabile.

Viceversa gli eventuali atti posti in essere dalle singole imprese o dall’“impresa capofila” – che operano senza rappresentanza – non comportano alcun effetto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto. In tale ipotesi, infatti, qualora trattasi di atti esecutivi di singole parti o fasi del contratto di rete, la singola impresa o l’eventuale “capofila” dovrà “ribaltare” i costi ed i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese. Ciascuna impresa aderente alla rete, pertanto, farà concorrere alla formazione del proprio risultato di periodo i costi che ha sostenuto e i ricavi che ha realizzato per l’attuazione del programma di rete.

 

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Dott. Alessandro Scavo

 

[1] Di Pace,  Tiscini, Del Principe,  Sodini ,  Tanzilli, red. DI PACE, “Le reti d’imprese, Istruzioni per l’uso” , IV edizione,  Marzo 2013, Union Camere in collaborazione con Universitas Mercatorum, Roma, pp.5 ss

[2]  Di Pace,  Tiscini, Del Principe,  Sodini ,  Tanzilli, red. DI PACE, “Le reti d’imprese, Istruzioni per l’uso” , IV edizione,  Marzo 2013, Union Camere in collaborazione con Universitas Mercatorum, Roma.

[3] Agenzia delle Entrate circolare n. 15/E del 2011.

[4] Di Pace,  Tiscini, Del Principe,  Sodini ,  Tanzilli, red. DI PACE, “Le reti d’imprese, Istruzioni per l’uso” , IV edizione,  Marzo 2013, Union Camere in collaborazione con Universitas Mercatorum, Roma, pp. 29 ss

[5] AA.VV. “Le reti d’imprese, domande e risposte” , Union Camere in Collaborazione con “Dintec: Consorzio per l’innovazione tecnologica”, Roma 2013.

[6] Per una disciplina generale relativa agli elementi essenziali e alle possibili clausole contrattuali,  Di Pace,  Tiscini, Del Principe,  Sodini ,  Tanzilli, red. DI PACE, “Le reti d’imprese, Istruzioni per l’uso” , IV edizione,  Marzo 2013, Union Camere in collaborazione con Universitas Mercatorum, Roma, pp.29 ss.

[7] Agenzia delle Entrate  circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011

[8] Agenzia delle Entrate circolare 20/E del 2013.

[9]Idem.

[10] AGENZIA DELLE ENTRATE circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011.

[11] AGENZIA DELLE ENTRATE, risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011.