I SEQUESTRI PENALI NELLE ASTE: QUALI SONO LE CONSEGUENZE?
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I SEQUESTRI PENALI NELLE ASTE: QUALI SONO LE CONSEGUENZE?

Come detto in precedenti articoli, nelle aste giudiziarie si vende “di tutto”, ossia anche beni soggetti a provvedimenti di sequestro emanati nell’ambito di procedimenti penali (316 ss. Codice proc. Penale).  Ma quali conseguenze per chi dovesse acquistare beni oggetto di sequestro penale?

Giova precisare che i sequestri, in ambito penale, non attengono solo ai noti reati di matrice mafiosa o violenta, ma anche a reati contro il patrimonio (come la bancarotta fraudolenta, la frode, la truffa ecc.) o a reati edilizi. Tali reati solitamente sono sottesi da procedimenti civili presupposti – ad esempio, perché si abbia bancarotta, la sentenza di fallimento è condizione oggettiva di punibilità – che viaggiano in parallelo rispetto al penale e che spesso sono proprio la causa della vendita forzata del bene. Per cui, se una vendita è iniziata come esecuzione civile o fallimentare (caso molto frequente), ma poi sopravviene un sequestro penale, per chi non è esperto della materia – o è incauto nell’acquisto, non facendo tutte le opportune ricerche – è molto facile non accorgersi del sequestro penale, con gravi conseguenze.

Ma veniamo con ordine, andando ad analizzare la disciplina del caso. Una breve premessa, per chi non sia avvezzo alla terminologia giuridica: il sequestro è il provvedimento cautelare, che “congela” i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano”. Può essere preventivo (321 c.p.p.) o conservativo (316 c.p.p.). Il sequestro è un provvedimento provvisorio, emanato nelle more del procedimento per evitare che i beni “spariscano” durante il processo.  La confisca, invece, è definitiva, emanata alla fine del processo (a seguito dell’esito). Essa  è pertanto successiva al sequestro ed è ad esso subordinata. Viene detto provvedimento “ablatorio” ossia che sottrae il diritto di proprietà all’esecutato in maniera coatta, conferendolo allo Stato.

L’art. 1, comma 194 della l. 24 dicembre 2012, n. 228 (finanziaria 2013), recita che «a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sui beni confiscati all’esito del procedimento di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia), non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive».

Cosa significa?

Come  sottolineato la Corte di cassazione (Cass., Sez. un civ., 7 maggio 2013, n. 10532) tale legge impone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare (la procedura di tipo civile, ndr) solo in caso di confisca: in caso di semplice sequestro (come detto il sequestro è antecedente alla confisca) la vendita all’asta dell’immobile può e deve continuare (testuali parole: «la conseguenza che i pignoramenti sul patrimonio sequestrato non possono essere sospesi sino all’eventuale misura ablatoria definitiva».)

Pertanto, qualora si acquisti all’asta un’immobile posto sotto sequestro penale, si è soggetti al pericolo che, qualora il procedimento penale sotteso si concluda con esito sfavorevole per l’esecutato, il bene venga travolto dal provvedimento di confisca, che prevale sul decreto di trasferimento  (anche se questo è antecedente!) in virtù di una presunzione di conoscenza da parte dell’acquirente. Infatti, essendo i sequestri soggetti a trascrizione, si presume che chi acquista un bene in asta ne conosca la presenza e i possibili rischi.  Del pari, la trascrizione di sequestro non va cancellata con l’aggiudicazione, per cui, in presenza di essa (con i suoi possibili rischi) le banche non concederanno mai un mutuo garantito da ipoteca su quel bene, con l’acquirente che correrà il serio rischio di perdere i soldi versati a titolo cauzionale.

Molto spesso, però, accade che la perizia, che riporta tutte le trascrizioni presenti al momento in cui è stata redatta, non si dia atto della presenza di un sequestro. Questo perché i sequestri, venendo emanati in procedimenti distinti da quello di esecuzione immobiliare, spesso vengono trascritti successivamente alla perizia (classico esempio di esecuzione fallimentare, con perizia redatta nell’ambito di tale procedura, che poi vede l’inizio, parallelo, di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta o preferenziale).

Analizzare solo la perizia, errore commesso da molti, può essere dunque fatale: occorre sempre assumere maggiori informazioni e sapere dove assumerle!

Pertanto, almeno che non si sia avvocati esperti della materia, o notai, o comunque non si abbia una approfondita conoscenza della disciplina dei sequestri e delle confische, si sconsiglia vivamente di procedere ad un acquisto in asta senza aver preventivamente consultato un consulente esperto.

Del pari, queste ricerche vanno effettuate PRIMA dell’asta: l’offerta, una volta presentata, è irrevocabile.

Con il nostro team di avvocati esperti nella materia, effettueremo per voi tutte le opportune ricerche prima dell’asta, andando ad analizzare tutte le eventuali problematiche sottese all’acquisto e rappresentando per voi un VALORE AGGIUNTO in grado di garantirvi sicurezza e professionalità, una marcia in più rispetto ai vostri concorrenti.

Dott. Alessandro Scavo – Valore Aggiunto S.r.l.