Caso BANCA POPOLARE DI BARI: scopri ora se hai diritto ad un risarcimento
828
post-template-default,single,single-post,postid-828,single-format-standard,theme-bridge,bridge-core-3.3.1,woocommerce-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-product-single-tabs-on-bottom,qode-theme-ver-30.8.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.9,vc_responsive
 

Caso BANCA POPOLARE DI BARI: scopri ora se hai diritto ad un risarcimento

Caso BANCHE POPOLARI e BANCA POPOLARE DI BARI: se hai sottoscritto delle azioni o delle obbligazioni ti conviene leggere attentamente qui, potresti aver diritto a un risarcimento!

Molto spesso al momento della concessione di un finanziamento o dell’accensione di un nuovo conto, venivano proposti – quasi con fare obbligatorio e, altrettanto spesso, in cambio di condizioni apparentemente più favorevoli – prodotti finanziari, quasi sempre azioni o obbligazioni della banca stessa. Il tutto, a clienti che non solo non erano investitori professionali o abituali, ma che molto spesso erano totalmente a digiuno di norme bancarie e quindi inconsapevoli circa le effettive conseguenze dell’acquisto.

Tale comportamento è vietato dalla legge, con la Cassazione che si è espressa più volte a favore dei risparmiatori. 

Con pronuncia n. 12544 del 18/05/2017, infatti, la Suprema Corte ha affermato che la Banca è tenuta ad assumere “una condotta intesa a rappresentare in modo puntuale e compiuto le caratteristiche dell’operazione inadeguata, con riguardo particolare ai rischi che la stessa viene propriamente a proporre“. L’investitore, infatti, deve essere in grado di compiere una scelta consapevole e, di conseguenza, le ragioni che renderebbero inopportuno concludere un affare devono essere chiaramente esplicate al cliente. In buona sostanza la banca deve fornire al cliente un quadro completo circa quelli che potrebbero essere i rischi connessi alla singola operazione.

Chiaramente, la responsabilità dell’intermediario si rileva unicamente nel caso in cui vi sia un nesso di causalità (ossia un rapporto causa – effetto) tra l’inadempimento posto in essere (il non aver informato il cliente) ed il danno patito (la svalutazione delle azioni e/o il mancato adempimento delle obbligazioni).

Orbene, per aversi tale nesso di causa è necessario che:

  1. Non sia stato valutato il profilo finanziario del cliente, o il cliente avesse un profilo non confacente al tipo di investimento o non siano state date tutte le informative: infatti le banche, al momento della sottoscrizione di un qualsiasi contratto con il cliente, devono porre in essere una c.d. “adeguata verifica” del profilo di rischio del cliente stesso. In buona sostanza, devono valutare – dato il livello di istruzione del cliente e la professione da esso svolta – se egli sia o meno in grado di affrontare consapevolmente la singola operazione, potendone comprendere, con dovuta cognizione di causa, rischi e possibili profitti. Qualora a un cliente non adeguatamente profilato, o con un profilo di rischio inadatto all’operazione (classico esempio l’artigiano cui viene fatto acquistare un prodotto finanziario derivato) venga fatto acquistare un prodotto finanziario che travalichi le sue competenze, si avrà un comportamento illegittimo da parte dell’istituto. Orbene, in questi giorni le cronache giudiziarie riportano di molti casi in cui non solo non sia stata effettuata una corretta profilazione del rischio (come nell’esempio di cui prima), ma addirittura che la profilazione non sia stata proprio fatta o sia stata alterata: in tal caso al cliente che abbia subito perdite spetta sicuramente un risarcimento.
  2. Che la Banca, al momento della stipula, potesse prevedere la futura situazione di crisi (sul punto, come riferito dai media, la procura della Repubblica sta già indagando), o avesse celato la crisi stessa (anche qui, indagini in corso). In alternativa: che successivamente abbia cagionato l’inadempimento; che l’operazione fosse così tanto abnorme da cagionare una sorta di responsabilità oggettiva per il sol fatto di aver negoziato lo strumento; che la banca abbia profittato di una incapacità o di una situazione di bisogno (qui vi sarebbero anche possibili risvolti penali).

 

Pertanto, se ritenete di rientrare in queste ipotesi, è possibile ottenere un risarcimento che rimborsi le vostre perdite. Contattaci per maggiori informazioni! Con i nostri professionisti esperti di normativa bancaria e i nostri legali convenzionati riceverai un servizio completo, volto ad assisterti passo passo nella tutela dei tuoi diritti.