RICERCA E SVILUPPO: IL NUOVO CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE
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RICERCA E SVILUPPO: IL NUOVO CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE

Con la legge di stabilità per il 2015 ( L.190/2014), all’art. 1, comma 35, è stata introdotta una misura volta ad agevolare l’innovazione all’interno delle imprese attraverso la concessione di un bonus fiscale per gli investimenti di Ricerca e Sviluppo. Tale incentivo ha durata quinquennale (2015-2019).
Nel dettaglio la norma prevede che “A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore economico in cui operano, nonche’ dal regime contabile adottato, che effettuano spese in
attivita’ di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, e’ attribuito un credito d’imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attivita’ di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000”.

Ambito di applicazione
L’agevolazione ha natura generale, il che la rende fruibile a tutti i soggetti che realizzino un reddito
d’impresa, indipendentemente dal settore di attività, dalla dimensione e dalla localizzazione territoriale, il che lo rende uno strumento molto plastico e di utilizzo diffuso, in modo tale da agevolare non un solo
settore o un solo tipo di attività, ma il sistema nel suo complesso, secondo una scelta legislativa innovatrice (ed era ora!) che mira ad agevolare ricerca ed innovazione, riconoscendogli un importante valenza sociale prima che economica, tale da giustificare la presenza di una norma agevolatrice. Tale circostanza la si rinviene anche dal fatto che sono ammesse al beneficio anche le imprese neo costituite, come peraltro evidenziato dalla relazione interministeriale intervenuta in merito (DM del 27/05/2015). Come evidenziato nel citato comma 35 dell’art. 1 L. 190/2014, il bonus sarà utilizzabile anche dalle imprese a contabilità semplificata e dalle giovani imprese che, in virtù di particolari requisiti, beneficiano dell’applicazione di regimi forfettari. Con questa norma si vogliono agevolare le imprese più giovani, spesso costituite sotto forma di StartUp Innovative, le quali hanno come conditio sine qua non della loro attività l’esercizio continuativo e prevalente di attività di ricerca e innovazione.

Attività agevolabili
Ex art. 1, comma 35, punti 4 e 5, L. 190/2014, sono attività agevolabili:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto c);

c)acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita’ esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo’ trattarsi anche di altre attivita’ destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita’ possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche’non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e’ necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e’ troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita’ commerciali.

Secondo il punto 5, invece, non si considerano attivita’ di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o
periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Stante quanto affermato dal decreto interministeriale del 27/05/2015, tali attività di ricerca e sviluppo “costituiscono e identificano le fasi, per così dire, propedeutiche al più ampio processo di innovazione; il processo cioè attraverso il quale le imprese realizzano l’introduzione di nuovi prodotti o nuovi servizi. Gli investimenti possono essere svolti sia attraverso l’effettuazione diretta delle attività di R&S sia attraverso l’affidamento a qualificati soggetti esterni. In particolare, a fini antielusivi (ravvisabili in ispecie nelle operazioni infragruppo – che nella norma sono infatti penalizzate), è stato riconosciuto un beneficio fiscale maggiore, con una maggiorazione dal 25% al 50% del credito d’imposta, per chi esternalizza le attività di R&S. La ricerca in outsourcing potrà essere svolta sia in Italia sia all’estero.

Modalità di applicazione del beneficio
Al fine di rendere il beneficio concretamente fruibile e facilmente accessibile, la norma ha stabilito che la concessione del credito d’imposta non è subordinata ad alcuna valutazione preventiva dei progetti d’investimento dell’impresa, rientrando nelle c.d. agevolazioni fiscali automatiche. Nessuna istanza deve, pertanto, essere presentata dal contribuente, né in fase di ammissione al beneficio né in fase di utilizzo concreto. Il diritto al credito d’imposta maturerà con l’effettuazione concreta degli investimenti, mentre l’impresa ne usufruirà a partire dal periodo d’imposta successivo. Gli obblighi dichiarativi non hanno una funzione costitutiva ma semplicemente dichiarativa, assolvendo dunque una mera funzione di comunicazione nei confronti dell’AF. A livello contabile tali investimenti non devono necessariamente essere contabilizzati alla voce delle immobilizzazioni immateriali, potendo invece sostanziarsi nel semplice sostenimento di costi direttamente imputabili a conto economico: sarà scelta dell’impresa, a seconda delle risultanze di bilancio, optare per uno o l’altro metodo di contabilizzazione.

 

di Alessandro Scavo – Valore Aggiunto Srl